Noleggio e vendita di attrezzatura per il blindaggio scavo.

Premessa

P.1 Le presenti Condizioni generali disciplinano la vendita di attrezzature per il blindaggio degli scavi, ricambi, accessori e altri beni mobili forniti da R.I. RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI S.r.l. (di seguito “R.I.” o il “Venditore”) a imprese, enti e operatori professionali (di seguito il “Cliente” o l’“Acquirente”).

P.2 Le presenti Condizioni non sono destinate a rapporti con consumatori. L’eventuale applicazione a soggetti qualificabili come consumatori dovrà essere espressamente autorizzata da R.I. e adeguata alla normativa inderogabile applicabile.

Art. 1 – Ambito di applicazione e documenti contrattuali

1.1 Le presenti Condizioni si applicano a ogni vendita conclusa con R.I., salvo deroghe espressamente indicate per iscritto nel preventivo, nell’ordine confermato o in altro documento sottoscritto da R.I.

1.2 Il contratto è costituito, in ordine di prevalenza, dal preventivo accettato o dalla conferma d’ordine, dalle eventuali condizioni particolari sottoscritte, dalle presenti Condizioni generali, dal documento di trasporto e dalla documentazione tecnica e di sicurezza dei prodotti.

1.3 In caso di contrasto prevalgono le condizioni particolari indicate nel preventivo o nella conferma d’ordine. Le condizioni generali di acquisto, capitolati o moduli dell’Acquirente non si applicano, anche se richiamati nell’ordine, salvo espressa accettazione scritta di R.I.

1.4 Per “Prodotti” si intendono le attrezzature, i componenti, i ricambi e gli accessori indicati nel preventivo o nella conferma d’ordine.

Art. 2 – Formazione del contratto, oggetto e caratteristiche dei Prodotti

2.1 Il preventivo ha la validità temporale in esso indicata e non costituisce impegno definitivo alla vendita sino alla ricezione dell’accettazione dell’Acquirente e alla conferma di R.I., anche mediante emissione della conferma d’ordine, richiesta dell’acconto, approntamento o consegna.

2.2 L’accettazione deve essere completa e senza modifiche. Qualsiasi variazione, aggiunta o riserva formulata dall’Acquirente costituisce nuova proposta e vincola R.I. solo se accettata per iscritto.

2.3 Quantità, modello, dimensioni, prestazioni e stato dei Prodotti sono quelli indicati nel preventivo. Disegni, fotografie, cataloghi, pesi e misure hanno valore indicativo, salvo che siano espressamente qualificati come vincolanti.

2.4 R.I. può apportare modifiche costruttive non sostanziali o fornire componenti equivalenti, purché non riducano in modo apprezzabile funzionalità, sicurezza e prestazioni concordate.

2.5 Per Prodotti usati, ricondizionati o ex noleggio, lo stato d’uso e le eventuali lavorazioni comprese sono quelli descritti nel preventivo. L’Acquirente dichiara di conoscere la natura usata del bene e accetta i normali segni di impiego compatibili con la sua funzionalità, fatte salve le garanzie espressamente riconosciute.

Art. 3 – Prezzi, imposte e pagamenti

3.1 I prezzi sono quelli indicati nel preventivo e si intendono al netto di IVA, trasporto, imballaggi speciali, montaggio, collaudi in Cantiere, oneri doganali e ulteriori costi, salvo diversa indicazione.

3.2 Modalità e termini di pagamento sono indicati nel preventivo. Gli acconti sono imputati al prezzo e non producono interessi.

3.3 In caso di ritardo maturano automaticamente gli interessi e gli ulteriori importi previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, senza necessità di costituzione in mora, oltre alle spese di recupero.

3.4 Il mancato o ritardato pagamento di una rata determina, previa comunicazione di R.I., la decadenza dell’Acquirente dal beneficio del termine e rende immediatamente esigibile l’intero saldo, ferma la facoltà di sospendere le consegne e risolvere il contratto.

3.5 L’Acquirente non può sospendere o ritardare i pagamenti né opporre compensazioni con propri crediti, contestazioni o richieste risarcitorie non riconosciuti per iscritto da R.I. o accertati con provvedimento definitivo.

3.6 R.I. può imputare i pagamenti ai debiti più risalenti o meno garantiti, inclusi interessi e spese, anche in deroga a eventuali diverse indicazioni dell’Acquirente.

Art. 4 – Termini di consegna e modifiche richieste dall’Acquirente

4.1 I termini di approntamento e consegna sono indicativi, salvo espressa qualificazione scritta come essenziali. Essi decorrono dalla ricezione dell’ordine completo, dell’acconto, delle garanzie e di tutte le informazioni necessarie.

4.2 Ritardi causati da modifiche, dati incompleti, mancati pagamenti, indisponibilità del luogo di consegna o altre circostanze imputabili all’Acquirente prorogano automaticamente i termini per un periodo almeno pari al ritardo causato.

4.3 R.I. può effettuare consegne parziali e fatturare separatamente i Prodotti consegnati, salvo che ciò arrechi all’Acquirente un pregiudizio essenziale e preventivamente comunicato.

4.4 Modifiche richieste dopo l’accettazione sono subordinate a verifica tecnica e commerciale. R.I. può rifiutarle o subordinare l’accettazione a nuovi prezzi, termini e condizioni. Restano addebitabili attività, materiali e costi già sostenuti.

4.5 Salvo espressa accettazione scritta di R.I., non si applicano penali per ritardi. In ogni caso, nei limiti consentiti dalla legge, sono esclusi danni indiretti, fermo Cantiere, mancato profitto e penali dovute dall’Acquirente a terzi.

Art. 5 – Trasporto, consegna, ritiro e passaggio dei rischi

5.1 Salvo diversa indicazione nel preventivo, la resa è franco magazzino R.I. di Rosate (MI), Via Alcide De Gasperi 3. Ritiro, trasporto, carico, fissaggio, scarico e autorizzazioni sono a carico dell’Acquirente.

5.2 Qualora R.I. organizzi il trasporto su richiesta dell’Acquirente, il costo è addebitato separatamente. Salvo espressa assunzione dell’obbligo di consegna, R.I. opera quale incaricata dell’organizzazione del trasporto e non risponde di ritardi o danni imputabili al vettore.

5.3 Il rischio di perdita o danneggiamento passa all’Acquirente al momento della consegna dei Prodotti all’Acquirente, al suo incaricato o al vettore designato, anche se il trasporto è organizzato da R.I.

5.4 L’Acquirente deve garantire l’accessibilità e la sicurezza dei luoghi di consegna. Tempi di attesa, viaggi a vuoto, giacenze, depositi e ulteriori costi causati da indisponibilità, informazioni inesatte o assenza di mezzi e personale idonei sono addebitati all’Acquirente.

5.5 Se l’Acquirente non ritira i Prodotti alla data comunicata, R.I. può trasferirli in deposito a rischio e spese dell’Acquirente, fatturare il prezzo e, previa diffida, risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 6 – Riserva della proprietà

6.1 Quando il prezzo non è integralmente pagato prima della consegna, la proprietà dei Prodotti resta riservata a R.I. sino all’integrale pagamento di prezzo, IVA, interessi, spese e ogni altro importo dovuto, ai sensi degli artt. 1523 e seguenti c.c.

6.2 Dalla consegna l’Acquirente assume i rischi, la custodia e gli obblighi relativi ai Prodotti, pur non acquistandone la proprietà sino al saldo.

6.3 Sino al completo pagamento l’Acquirente non può alienare, noleggiare, concedere in uso, trasformare in modo irreversibile, costituire garanzie o trasferire i Prodotti fuori dal territorio italiano senza preventiva autorizzazione scritta di R.I.

6.4 L’Acquirente deve custodire i Prodotti separatamente e renderli identificabili come proprietà di R.I., comunicando immediatamente pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali o pretese di terzi e sostenendo le spese necessarie alla tutela della proprietà.

6.5 In caso di inadempimento, R.I. può richiedere l’immediata restituzione dei Prodotti soggetti a riserva, senza che ciò costituisca rinuncia al credito o agli ulteriori rimedi. Le somme già versate saranno imputate secondo legge, fatto salvo il risarcimento del danno e un equo compenso per l’uso e il deprezzamento.

Art. 7 – Verifica dei Prodotti e denuncia di difformità o vizi

7.1 L’Acquirente deve verificare quantità, modello, integrità dei colli e stato apparente dei Prodotti al ritiro o alla consegna. Mancanze, danni o difformità evidenti devono essere annotati specificamente sul documento di trasporto e comunicati a R.I., con fotografie, entro due giorni lavorativi.

7.2 I vizi non immediatamente riconoscibili devono essere denunciati per iscritto entro otto giorni dalla scoperta e, comunque, entro i termini inderogabili di legge, indicando prodotto, numero di serie se presente, difetto riscontrato, condizioni d’uso e documentazione utile.

7.3 L’Acquirente deve interrompere l’uso del Prodotto quando la prosecuzione possa aggravare il difetto o generare rischi e deve conservarlo nello stato in cui si trova, consentendo a R.I. le verifiche necessarie.

7.4 In assenza di riserve tempestive, i Prodotti si presumono consegnati nella quantità e nello stato risultanti dal documento di trasporto, salvo i vizi occulti tempestivamente denunciati.

7.5 La denuncia non autorizza la sospensione dei pagamenti. Resi, interventi o sostituzioni richiedono preventiva autorizzazione di R.I.; spedizioni non autorizzate possono essere rifiutate o rispedite a spese dell’Acquirente.

Art. 8 – Garanzia

8.1 Per Prodotti nuovi, R.I. garantisce la conformità alle caratteristiche concordate e l’assenza di difetti di fabbricazione per il periodo previsto dalla legge o per il diverso periodo indicato nel preventivo o nella documentazione del produttore.

8.2 Per Prodotti usati, ricondizionati o ex noleggio, la garanzia è limitata alla funzionalità e agli aspetti espressamente indicati nel preventivo, tenuto conto dello stato d’uso dichiarato, salvo dolo, occultamento di difetti o norme inderogabili.

8.3 La garanzia non copre normale usura, corrosione, danni da urto o trasporto successivo alla consegna, errato montaggio, sovraccarico, terreno o configurazione non verificati, uso improprio, mancata manutenzione, modifiche o riparazioni non autorizzate e impiego contrario ai manuali o alle norme di sicurezza.

8.4 Accertata la fondatezza della denuncia, R.I. potrà, a propria scelta e in tempi ragionevoli, riparare il Prodotto, sostituire il componente difettoso o riconoscere una riduzione del prezzo. La sostituzione dell’intero Prodotto è prevista solo quando gli altri rimedi siano impossibili o sproporzionati.

8.5 Salvo diverso accordo, il Prodotto deve essere reso franco magazzino R.I. per la verifica. Se il difetto non è coperto, costi di diagnosi, trasporto, manodopera e materiali sono a carico dell’Acquirente.

8.6 I rimedi previsti dal presente articolo sostituiscono, nei limiti consentiti dalla legge, ogni ulteriore pretesa relativa al medesimo difetto, ferme le responsabilità inderogabili.

Art. 9 – Montaggio, utilizzo, manutenzione e sicurezza

9.1 Salvo diverso accordo scritto, montaggio, smontaggio, posa, impiego e manutenzione dei Prodotti sono a cura, rischio e spese dell’Acquirente.

9.2 L’Acquirente deve impiegare personale formato, mezzi idonei e accessori di sollevamento conformi, rispettando manuali, istruzioni del produttore, norme di buona tecnica e normativa vigente in materia di salute e sicurezza.

9.3 Le indicazioni commerciali o tecniche di R.I. non costituiscono progettazione geotecnica, strutturale o esecutiva dello scavo. L’Acquirente deve far verificare da professionisti abilitati terreno, falda, sovraccarichi, geometria, profondità, sequenza operativa e idoneità della configurazione.

9.4 È vietato modificare, saldare, forare, tagliare, combinare con componenti non autorizzati o superare i limiti di impiego. L’uso deve essere sospeso in caso di deformazioni, lesioni, usura anomala o condizioni pericolose.

9.5 L’Acquirente è responsabile della scelta, dell’integrazione nel Cantiere e dell’uso dei Prodotti, nonché delle misure accessorie di sicurezza non comprese nella fornitura.

Art. 10 – Forza maggiore e impedimenti non imputabili

10.1 R.I. non risponde di ritardi o impossibilità di esecuzione dovuti a eventi fuori dal proprio ragionevole controllo, inclusi calamità, condizioni meteorologiche eccezionali, incendi, epidemie, guerre, scioperi, blocchi dei trasporti, provvedimenti dell’autorità, carenze energetiche o di materie prime, guasti non prevedibili e inadempimenti di produttori o vettori.

10.2 I termini sono prorogati per la durata dell’impedimento e per il tempo necessario alla ripresa. Qualora l’impedimento si protragga per oltre sessanta giorni, ciascuna parte può sciogliere la parte non ancora eseguita senza penali, restando dovuti i Prodotti già realizzati, acquistati specificamente o consegnati e le spese non recuperabili.

10.3 In caso di indisponibilità definitiva di un componente, R.I. può proporre un prodotto equivalente o restituire gli importi ricevuti per la parte non eseguibile; ciò esaurisce, nei limiti consentiti dalla legge, la responsabilità relativa a tale impedimento.

Art. 11 – Sospensione e clausola risolutiva espressa

11.1 R.I. può sospendere produzione, approntamento, consegna, assistenza e ulteriori forniture in caso di ritardo nei pagamenti, mancata prestazione delle garanzie, peggioramento delle condizioni patrimoniali dell’Acquirente, procedure esecutive o concorsuali o ragionevole rischio di insolvenza.

11.2 R.I. può risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta, in caso di violazione degli artt. 3 (pagamenti), 5.5 (mancato ritiro), 6 (riserva di proprietà), 9 (uso e sicurezza) e 14.2 (divieto di cessione), nonché in caso di mancato pagamento protratto oltre quindici giorni dalla scadenza.

11.3 La risoluzione rende immediatamente esigibili tutti gli importi dovuti e obbliga l’Acquirente alla restituzione dei Prodotti soggetti a riserva di proprietà. Restano a carico dell’Acquirente spese di recupero, trasporto, custodia, ripristino e deprezzamento, oltre al risarcimento del maggior danno.

11.4 Gli acconti e le somme già versate saranno imputati secondo legge ai crediti di R.I., incluse spese, interessi, uso e deprezzamento dei Prodotti restituiti.

Art. 12 – Limitazioni di responsabilità

12.1 R.I. non risponde di danni derivanti da dati incompleti o errati, scelta tecnica non validata, montaggio o impiego non conformi, terreno o falda non verificati, modifiche, sovraccarichi, uso improprio, mancata manutenzione o inosservanza delle istruzioni.

12.2 Nei limiti consentiti dalla legge e salvo dolo o colpa grave, R.I. non risponde di danni indiretti o consequenziali, mancato profitto o produzione, fermo Cantiere, perdita di commesse, penali dovute dall’Acquirente a terzi, costi di mezzi o personale inattivi e danni non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

12.3 L’eventuale responsabilità complessiva di R.I. per danni diretti imputabili alla vendita è limitata, nei limiti consentiti dalla legge, al prezzo netto del Prodotto che ha causato il danno.

12.4 Le limitazioni non si applicano nei casi in cui siano vietate da norme inderogabili, né in caso di dolo o colpa grave di R.I.

Art. 13 – Documentazione tecnica, proprietà intellettuale e riservatezza

13.1 Manuali, disegni, schemi, calcoli, fotografie, offerte e documentazione tecnica restano di proprietà di R.I. o dei rispettivi titolari e possono essere utilizzati esclusivamente per installazione, uso e manutenzione dei Prodotti acquistati.

13.2 È vietata la riproduzione, divulgazione o utilizzazione per fabbricare prodotti concorrenti o consentire attività di reverse engineering, salvo quanto inderogabilmente consentito dalla legge.

13.3 Le informazioni tecniche, commerciali e organizzative non pubbliche ricevute in relazione al contratto devono essere mantenute riservate e utilizzate esclusivamente per la sua esecuzione, salvo obblighi di legge.

Art. 14 – Cessione, dati personali, comunicazioni e disposizioni finali

14.1 L’Acquirente non può cedere il contratto o i crediti e diritti da esso derivanti senza preventiva autorizzazione scritta di R.I.

14.2 I dati personali sono trattati da R.I. secondo il Regolamento (UE) 2016/679, il D.Lgs. 196/2003 come modificato e l’informativa privacy disponibile sul sito aziendale.

14.3 Le comunicazioni contrattuali possono essere effettuate mediante PEC, e-mail agli indirizzi indicati dalle parti, lettera raccomandata o altro mezzo scritto idoneo a provarne la ricezione. L’Acquirente deve comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti.

14.4 L’eventuale tolleranza di una parte non costituisce rinuncia ai diritti. L’invalidità di una clausola non pregiudica le altre disposizioni, che restano efficaci.

14.5 Modifiche e deroghe sono valide solo se formulate per iscritto e accettate da R.I. La versione applicabile al singolo rapporto è quella indicata nel preventivo accettato, anche in caso di successiva modifica della pagina web.

Art. 15 – Legge applicabile e foro competente

15.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana.

15.2 Per ogni controversia relativa a validità, interpretazione, esecuzione o cessazione del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro foro concorrente, salve le competenze inderogabili previste dalla legge.